Superbonus 110% esteso anche alle stufe a pellet! E’ arrivata la conferma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che il superbonus 110% viene esteso anche per l’installazione delle stufe a pellet permettendo dunque l’accesso alla maxidetrazione fiscale. Procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio la questione superbonus connessa al tema stufe a pellet.
Si parla tantissimo di Superbonus 110% in questo periodo, grazie alla proroga fino al 2023 per alcune tipologie di edifici da parte di un Governo sempre più intenzionato a sostenere una manovra importante a livello fiscale, peraltro come vedremo estendibile anche alle stufe a pellet.
Superbonus edilizia 110% Stufe a Pellet: come richiedere l’agevolazione
Per accedere al Superbonus 110% stufe a pellet è necessario che l’installazione della stufa a pellet venga effettuata da un tecnico qualificato, quest’ultimo, una volta terminati i lavori, avrà modo di lasciare al contribuente il certificato in grado di indicare quelli che sono i requisiti tecnici ed il relativo miglioramento termico ed energetico dell’abitazione.
Attenzione perché a seguito del pagamento, devono poi risultare inoltre chiare tutte quelle informazioni che riguardano:
- causale con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero della partita IVA del beneficiario del pagamento;
- numero e data della fattura (o fatture nel caso siano più di una).
Tutta la documentazione dovrà poi essere inviata all’ENEA, che è l’ente preposto a tale funzione. Questa procedura bisogna svolgerla entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o da quando abbiamo installato la nostra stufa a pellet. Attenzione ad un altro fattore, è comunque obbligatorio, oltre che consigliabile, conservare tutti i documenti per un tempo di 10 anni, in caso di eventuali controlli.
Quali sono i vantaggi del Superbonus 110% per le stufe a pellet?
La detrazione viene riconosciuta nella misura del 110% e deve essere ripartita in 5 rate annuali di uguale importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Lascia un commento